Il falso in bilancio “dannoso”, pur restringendo la nuova nozione di “fatti materiali”, resta punibile anche ai sensi dell’art. 2622 c.c. come modificato dalla Legge 69/2015, ancorchè commesso nel regime previgente [Cassazione Penale, Sez. V, 16 maggio 2016 n. 20256].
La nuova formulazione dell’art. 2622 cod. civ., introdotta dall’art. 11 L. 27 maggio 2015 n. 69, si pone in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente, quanto alla condotta di mancata esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti … Continua a leggere