L’invito a sottoporsi a visita medica da parte della compagnia assicurativa non costituisce, in generale, riconoscimento del diritto del danneggiato idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. [Corte di Cassazione, sez. III, 26 giugno 2015 n. 13184].
L’invito a sottoporsi a visita medica, che il liquidatore della compagnia assicurativa rivolge al richiedente un risarcimento, in generale non costituisce riconoscimento del diritto del danneggiato idoneo a interrompere la prescrizione poichè, ai sensi dell’art. 2944 c.c., costituisce una mera … Continua a leggere