Calcioscommesse: la frode sportiva è punibile sin dal primo atto idoneo ad alterare la competizione ed è fonte di risarcimento per la federazione e le società sportive [Cassazione Penale, sezione 3^, 30 luglio 2015 n. 31623].
Il reato di frode in competizione sportiva, nella accezione generica prevista nella seconda parte dell’art. 1, comma 1 legge n. 401 del 1989, ha natura di delitto di attentato a consumazione anticipata, nel quale la soglia di punibilità coincide con … Continua a leggere