L’Azienda Sanitaria Locale risponde ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. del fatto dannoso del suo ausiliario medico convenzionato, mentre questi risponde in proprio a titolo di responsabilità da contatto sociale [Cassazione Civile, Sez. III, 27 marzo 2015 n. 6243]
L’Azienda Sanitaria Locale è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è … Continua a leggere